Art. 6.
(Sistema di avanzamenti di carriera per i volontari in servizio permanente).

      1. Allo scopo di garantire la progressione in carriera del personale militare

 

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inquadrato nei gradi dei volontari in servizio permanente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Stati maggiori di Forza armata predispongono un nuovo sistema di avanzamento professionale e individuano requisiti in base ai quali accedere alle carriere dei ruoli immediatamente superiori.
      2. Il personale militare di cui al comma 1, all'atto del passaggio ai ruoli superiori, conserva l'anzianità di servizio maturata ai fini giuridici ed economici, in conformità al trattamento economico adottato per il personale proveniente da carriere diverse.